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Il Conto Termico: facciamo il punto su una misura di incentivo sconosciuta ai più.
Il DM che ha introdotto tale meccanismo incentivante (DM 28/12/12) ha per oggetto “l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (come si legge dal sito del GSE).
Come ben sapranno quanti sono occupati nel settore dell’efficienza energetica, tale meccanismo è risultato molto poco applicato tanto che, di fatto, il tetto alla spesa annua cumulata massima (200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati) è risultato pressoché interamente disponibile negli anni dell’incentivo, con la presentazione di pochissime domande per l’accesso allo stesso.
Non è oggetto di queste note entrare nel merito dei meccanismi di incentivazione (per altro per nulla più complessi rispetto a quelli previsti per altre forme di incentivo), quanto indagare, per quanto possibile, le barriere alla diffusione di un meccanismo che sulla carta pare estremamente interessante.
Ricordiamo infatti che il meccanismo del Conto Termico prevede, a fronte di un intervento di efficientamento energetico riguardante l’installazione di generatori di energia termica ad alta efficienza (sia da parte di soggetti pubblici che privati) piuttosto che riguardante l’involucro edilizio (per le sole pubbliche amministrazioni), l’erogazione di un contributo da parte del GSE in un intervallo temporale di 1-5anni (per contributi fino a 600euro tale contributo è erogato interamente nel primo anno). L’entità del contributo risulta variabile a seconda dei casi e dipendente dalla tipologia ed entità della spesa rendicontata, ma nel seguito per semplicità considereremo un importo del contributo pari al 40% della spesa (contributo che, a conti fatti, risulta mediamente ottenibile accedendo al meccanismo del Conto Termico).
Per valutare le possibilità di accesso al contributo nel seguito opereremo una distinzione tra i soggetti che possono beneficiare del contributo: Soggetti Pubblici e Soggetti Privati.
Per una Pubblica Amministrazione esiste la possibilità di accedere al meccanismo del Conto Termico in occasione di una notevole varietà di interventi di efficientamento, quali l’installazione di pompe di calore (caldaie o scaldacqua), caldaie e stufe a biomasse, collettori solari, caldaie a condensazione, interventi sull’involucro (isolamento e sostituzione infissi). L’entità del contributo risulta in alcuni casi estremamente interessante (per interventi sull’involucro sono fissati incentivi fino ad un massimo di 250.000euro per ogni intervento). Inoltre occorre considerare che l’incentivo nasce proprio come sussidio principalmente per la Pubblica Amministrazione, la quale non dispone di molte delle altre misure incentivanti disponibili per i privati (detrazioni fiscali su tutte). Nel caso del soggetto pubblico le barriere alla diffusione fino ad oggi incontrate risultano rappresentate essenzialmente dalle due seguenti:
- mancata conoscenza delle caratteristiche dell’incentivo in Conto Termico;
- indisponibilità economica delle PA e patti di stabilità.
Passando ad esaminare invece la fattispecie di applicazione del Conto Termico per un Soggetto Privato, occorre considerare che anche in questo caso il meccanismo permette l’incentivazione dei medesimi interventi di efficientamento previsti per i Soggetti Pubblici con esclusione dei soli interventi sull’involucro edilizio (risultano quindi incentivati interventi quali l’installazione di pompe di calore (caldaie o scaldacqua), caldaie e stufe a biomasse, collettori solari). Anche in questo caso tuttavia il meccanismo ha trovato scarsissima applicazione essenzialmente a causa di due fattori:
- mancata conoscenza delle caratteristiche dell’incentivo in Conto Termico e dell’ambito di applicazione dello stesso;
- disponibilità di meccanismi incentivanti “alternativi” (in particolare detrazioni fiscali).
Aspetto ancor più interessante è poi considerare come il Conto Termico dovrebbe rappresentare nella gran parte dei casi uno strumento estremamente più interessante delle detrazioni fiscali. A tale scopo basti considerare un semplice esempio: installazione di collettori solari termici per produzione di ACS a servizio di una abitazione di proprietà di una persona fisica. Nel caso di ricorso al meccanismo della detrazione fiscale, il soggetto titolare dell’investimento potrà fruire di una detrazione pari al 65% della spesa sostenuto in 10 anni. Nel caso di ricorso al meccanismo incentivante del Conto Termico lo stesso soggetto avrà diritto all’erogazione di un incentivo monetario (notare bene, non detrazioni ma contributo diretto da parte del GSE) che può essere stimato in un 40% circa della spesa sostenuta nell’arco di 2 anni. Appare del tutto evidente come, nel caso soprattutto di piccoli investimenti, dovrebbe risultare più interessante rientrare pressoché immediatamente di un importo leggermente inferiore piuttosto che attendere di defalcare anno per anno piccolissime somme a quanto dovuto al Fisco. Ciò non bastasse occorre considerare due ulteriori elementi:
- per importi fino a 600euro il contributo in Conto Termico viene erogato in unica soluzione al primo anno;
- se, con un semplice esercizio finanziario si provasse ad attualizzare i flussi di cassa derivanti dalla detrazione fiscale in 10 anni si otterrebbe facilmente che lo sgravio del 65% nei 10 anni corrisponde in realtà ad un contributo dell’ordine del 50% (valore molto prossimo a quello ottenibile dal Conto Termico, ipotizzando un tasso di sconto annuale del 5%).
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