mercoledì 11 marzo 2015

CONTO TERMICO, QUESTO SCONOSCIUTO

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Il Conto Termico: facciamo il punto su una misura di incentivo sconosciuta ai più.

Esiste un meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica che in questi anni è stato molto poco sfruttato nonostante, a parere di chi scrive, rappresenti un aiuto estremamente interessante per gran parte degli interventi rivolti al contenimento e efficientamento dei consumi energetici legati alla climatizzazione invernale: Il Conto Termico.  Obiettivo del presente articolo è capire le ragioni dello scarso ricorso a tale strumento.




Il DM che ha introdotto tale meccanismo incentivante (DM 28/12/12) ha per oggetto “l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (come si legge dal sito del GSE).
Come ben sapranno quanti sono occupati nel settore dell’efficienza energetica, tale meccanismo è risultato molto poco applicato tanto che, di fatto, il tetto alla spesa annua cumulata massima (200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati) è risultato pressoché interamente disponibile negli anni dell’incentivo, con la presentazione di pochissime domande per l’accesso allo stesso.
Non è oggetto di queste note entrare nel merito dei meccanismi di incentivazione (per altro per nulla più complessi rispetto a quelli previsti per altre forme di incentivo), quanto indagare, per quanto possibile, le barriere alla diffusione di un meccanismo che sulla carta pare estremamente interessante.
Ricordiamo infatti che il meccanismo del Conto Termico prevede, a fronte di un intervento di efficientamento energetico riguardante l’installazione di generatori di energia termica ad alta efficienza (sia da parte di soggetti pubblici che privati) piuttosto che riguardante l’involucro edilizio (per le sole pubbliche amministrazioni), l’erogazione di un contributo da parte del GSE in un intervallo temporale di 1-5anni (per contributi fino a 600euro tale contributo è erogato interamente nel primo anno). L’entità del contributo risulta variabile a seconda dei casi e dipendente dalla tipologia ed entità della spesa rendicontata, ma nel seguito per semplicità considereremo un importo del contributo pari al 40% della spesa (contributo che, a conti fatti, risulta mediamente ottenibile accedendo al meccanismo del Conto Termico).
Per valutare le possibilità di accesso al contributo nel seguito opereremo una distinzione tra i soggetti che possono beneficiare del contributo: Soggetti Pubblici e Soggetti Privati.
Per una Pubblica Amministrazione esiste la possibilità di accedere al meccanismo del Conto Termico in occasione di una notevole varietà di interventi di efficientamento, quali l’installazione di pompe di calore (caldaie o scaldacqua), caldaie e stufe a biomasse, collettori solari, caldaie a condensazione, interventi sull’involucro (isolamento e sostituzione infissi).  L’entità del contributo risulta in alcuni casi estremamente interessante (per interventi sull’involucro sono fissati incentivi fino ad un massimo di 250.000euro per ogni intervento). Inoltre occorre considerare che l’incentivo nasce proprio come sussidio principalmente per la Pubblica Amministrazione, la quale non dispone di molte delle altre misure incentivanti disponibili per i privati (detrazioni fiscali su tutte). Nel caso del soggetto pubblico le barriere alla diffusione fino ad oggi incontrate risultano rappresentate essenzialmente dalle due seguenti:
  1. mancata conoscenza delle caratteristiche dell’incentivo in Conto Termico;
  2. indisponibilità economica delle PA e patti di stabilità.
Tuttavia a parere di chi scrive risultano difficilmente giustificabili entrambe le circostanze di cui sopra: per quanto riguarda la conoscenza del meccanismo incentivante del Conto Termico infatti, se da un lato è comprensibile come una dettagliata informazione sulle modalità incentivanti possa non appartenere al bagaglio di conoscenze di quanti sono impiegati all’interno delle pubbliche amministrazioni, non si comprende come fino ad oggi sia stato così poco veicolata la forza di tale strumento da parte d quanti operano/collaborano come esterni per conto di queste organizzazioni o sarebbero interessati a farlo (pensiamo in particolare alle ESCO, le Società di Servizi Energetici, gli Energy manager interni ed esterni, ecc.). Per quanto concerne le barriere di carattere economico invece, pur non potendo negare l’effettiva difficoltà da parte delle PA ad operare, risulta in ogni caso singolare constatare come non sia pressoché mai valutata la possibilità di ricorso a tale meccanismo incentivante che risulta pensato anche (soprattutto) per piccoli interventi di efficientamento. A tutto questo occorre aggiungere che lo strumento del Finanziamento Tramite Terzi, se opportunamente impiegato, permette di fatto di gestire tali interventi al di fuori dei vincoli del Patto di Stabilità (esiste ampia bibliografia e giurisprudenza in merito che non è oggetto di queste note richiamare ma che sicuramente gli addetti ai lavori conosceranno).
Passando ad esaminare invece  la fattispecie di applicazione del Conto Termico per un Soggetto Privato, occorre considerare che anche in questo caso il meccanismo permette l’incentivazione dei medesimi interventi di efficientamento previsti per i Soggetti Pubblici con esclusione dei soli interventi sull’involucro edilizio (risultano quindi incentivati interventi quali l’installazione di pompe di calore (caldaie o scaldacqua), caldaie e stufe a biomasse, collettori solari). Anche in questo caso tuttavia il meccanismo ha trovato scarsissima applicazione essenzialmente a causa di due fattori:
  1. mancata conoscenza delle caratteristiche dell’incentivo in Conto Termico e dell’ambito di applicazione dello stesso;
  2. disponibilità di meccanismi incentivanti “alternativi” (in particolare detrazioni fiscali).
Per quanto concerne il primo dei precedenti punti valgono le medesime considerazioni già esposte per i Soggetti Pubblici (risulta singolare come i consulenti che operano nel privato/piccolo residenziale non abbiano nel tempo avuto interesse a proporre modalità di ritorno dell’investimento facili e veloci vista la molteplicità di applicazioni contemplate dall’incentivo).  Probabilmente la scarsa diffusione dell’incentivo soprattutto tra le persone fisiche deriva anche dal fatto che il Conto Termico è stato spesso erroneamente proposto come strumento pensato per soggetti pubblici o privati dotati di reddito d’impresa, nonostante l’art 3 comma 1b del DM 28/12/2012 indichi i “ soggetti privati, intesi come persone fisiche” come primi soggetti ammessi all’incentivo (a tal proposito si noti un refuso presente anche all’interno della guida all’applicazione del Conto Termico redatta a cura del GSE che “dimentica” di menzionare le persone fisiche tra i destinatari dell’incentivo).
Aspetto ancor più interessante è poi considerare come il Conto Termico dovrebbe rappresentare nella gran parte dei casi uno strumento estremamente più interessante delle detrazioni fiscali. A tale scopo basti considerare un semplice esempio: installazione di collettori solari termici per produzione di ACS a servizio di una abitazione di proprietà di una persona fisica. Nel caso di ricorso al meccanismo della detrazione fiscale, il soggetto titolare dell’investimento potrà fruire di una detrazione pari al 65% della spesa sostenuto in 10 anni. Nel caso di ricorso al meccanismo incentivante del Conto Termico lo stesso soggetto avrà diritto all’erogazione di un incentivo monetario (notare bene, non detrazioni ma contributo diretto da parte del GSE) che può essere stimato in un 40% circa della spesa sostenuta nell’arco di 2 anni. Appare del tutto evidente come, nel caso soprattutto di piccoli investimenti, dovrebbe risultare più interessante rientrare pressoché immediatamente di un importo leggermente inferiore piuttosto che attendere di defalcare anno per anno piccolissime somme a quanto dovuto al Fisco. Ciò non bastasse occorre considerare due ulteriori elementi:
  • per importi fino a 600euro il contributo in Conto Termico viene erogato in unica soluzione al primo anno;
  • se, con un semplice esercizio finanziario si provasse ad attualizzare i flussi di cassa derivanti dalla detrazione fiscale in 10 anni si otterrebbe facilmente che lo sgravio del 65% nei 10 anni corrisponde in realtà ad un contributo dell’ordine del 50% (valore molto prossimo a quello ottenibile dal Conto Termico, ipotizzando un tasso di sconto annuale del 5%).

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